SCHEDA INFORMATIVA SOTTOMISURA 16.9
Obiettivi:
Creazione di forme di cooperazione finalizzate a:
- valorizzare il capitale umano dei territori rurali, sostenendo e implementando reti rurali capaci di promuovere progetti innovativi con finalità sociali e ambientali;
- promuovere il mantenimento e lo sviluppo sostenibile dell’agricoltura urbana e periurbana delle aree rurali;
- sostenere l’agricoltura sociale e i servizi socio educativi ed assistenziali connessi, volti a sviluppare servizi rivolti alle comunità locali riguardanti l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale, l’inclusione sociale di fasce deboli e categorie svantaggiate, lo svolgimento di percorsi di inserimento socio-lavorativi, lo svolgimento di attività educativo- assistenziali o formative a favore di soggetti con fragilità sociale attraverso attività di “welfare rurale”, con lo scopo di valorizzare l’aspetto della multifunzionalità delle imprese agricole. I progetti di cooperazione dovranno garantire l’avviamento di servizi di utilità sociale, socio-sanitaria ed educativa dei soggetti deboli e/o svantaggiati, riguardanti l’integrazione e l’inclusione sociale anche attraverso lo svolgimento di attività di terapia assistita (pet-therapy, orti culturaltherapy, agro terapia, arte terapia, ippoterapia, ecc.), e/o di re-inserimento sociale e lavorativo da realizzarsi presso le aziende agricole.
- sostenere e sviluppare altri servizi essenziali per le popolazioni rurali, al fine di migliorare la vivibilità e la qualità della vita nelle zone rurali, favorendo la permanenza della popolazione delle stesse (ad esempio attività di fruizione del territorio e delle risorse ambientali).
Beneficiari:
Gruppi di cooperazione (G.C.), poli e reti composti da agricoltori, imprese agroalimentari e forestali, psicologi, terapeuti, animatori sociali, liberi professionisti, Comuni, ASP, istituti scolastici, cooperative sociali, onlus e altri gestori del territorio pubblici e privati. Ad ogni forma di cooperazione deve partecipare almeno un’impresa agricola. Per gruppo di cooperazione, di seguito “GC”, si intende un raggruppamento tra operatori dei settori di cui sopra e altri soggetti che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e delle priorità della politica di sviluppo rurale. Per poli o reti, di nuova costituzione o già esistenti che intraprendono un nuovo progetto, come stabilito all’art. 35, par. 3, del Regolamento (UE) n. 1305/2013, devono intendersi:
- “poli”, raggruppamenti di almeno due imprese indipendenti – start-up, piccole, medie e grandi imprese – concepito per stimolare l’attività economica promuovendo le interazioni, la condivisione di applicazioni pratiche e lo scambio di conoscenze e competenze e contribuendo in maniera effettiva al trasferimento di conoscenze, alla creazione di reti e alla diffusione delle informazioni tra le imprese del gruppo;
- “reti”, raggruppamenti di almeno due soggetti che possono intraprendere azioni di carattere più generale, potendo contribuire, ad esempio, ad attivare meccanismi di disseminazione dei risultati del progetto lungo le filiere e di emulazione tra imprenditori.
I partenariati possono essere già costituiti al momento della presentazione della domanda di sostegno o devono impegnarsi a costituirsi legalmente in una delle forme giuridiche previste dalla normativa vigente (ad esempio, associazioni temporanee di scopo ATS, consorzi, contratti di rete), entro i termini stabiliti dal GAL in fase di istruttoria della domanda.
Dotazione finanziaria e aliquota massima di sostegno:
Fatto salvo quanto indicato negli articoli 1 e 11 la dotazione finanziaria massima per il gruppo di cooperazione è di € 100.000,00.
Requisiti di accesso e condizioni di ammissibilità:
Ciascuna forma di cooperazione deve:
- essere costituita da almeno tre soggetti, che svolgano attività previste nell’ambito della sottomisura 16.9 e che contribuiscano alle priorità della politica di sviluppo rurale;
- assicurare al suo interno la presenza di almeno un’impresa agricola, in forma singola o associata;
- in caso di partenariato non ancora costituito al momento della presentazione della domanda di sostegno, sottoscrivere un accordo di partenariato;
- avere sede operativa dell’operazione proposta esclusivamente all’interno di uno dei comuni del GAL “Taormina Peloritani”;
Ogni soggetto privato può essere capofila di un solo partenariato, pena l’esclusione dei partenariati per i quali ricopre tale ruolo.
Interventi ammissibili:
- Animazione della zona interessata (incontri, focus group, ecc.);
- predisposizione e realizzazione del progetto di cooperazione;
- costituzione del partenariato e predisposizione degli atti necessari (atto costitutivo, statuto, regolamento interno, ecc.); nel caso di poli e reti già esistenti, che intraprendono una nuova attività, saranno ammissibili esclusivamente gli interventi connessi all’attuazione del progetto di cooperazione proposto;
- attività promozionale e divulgativa dei risultati ottenuti.
- i costi diretti del progetto, sostenuti per investimenti materiali che derivano direttamente dalle attività progettuali, quali ad esempio quelli connessi alla ristrutturazione, all’ampliamento o all’adeguamento di fabbricati aziendali da destinare ad attività socio-assistenziali, all’acquisto di attrezzature o di altri materiali da destinare agli orti urbani e periurbani ( ad esempio, acquisto di recinzioni , impianti irrigui);
Gli interventi di natura socio-assistenziale ad esempio:
- servizi di “agrinido” o “agriasilo”;
- campus scuola per i ragazzi degli istituti scolastici;
- azioni di educazione alimentare per scuole elementari e medie;
- progetti di socializzazione sui campi per i diversamente abili;
- giornate di raccolta contro la crisi alimentare;
- laboratorio di idee e progetti ambientali e culturali per i minori e i diversamente abili;
- orti per anziani;
- aziende e fattorie didattiche, vendita diretta dei prodotti tipici, attività di fruizione del territorio e valorizzazione delle tradizioni.
Spese ammissibili
- costo dell’animazione della zona interessata volta a rendere fattibile il progetto di cooperazione: vi rientrano, ad esempio, le spese di missioni e trasferte direttamente legate all’attività di animazione, spese per l’organizzazione di focus group, seminari, workshop, gruppi di lavoro tematici, materiale informativo, video divulgativi, elaborati tipografici, siti web, ecc.;
- nel caso di poli, costi connessi all’organizzazione di programmi di formazione, messa in rete dei componenti del partenariato e di reclutamento di nuovi membri;
- spese di costituzione, comprese spese notarili, amministrative e legali, e di predisposizione dei relativi atti (atto costitutivo, statuto, regolamento interno, ecc.);
- servizi esterni e/o consulenze esterne qualificate per la realizzazione di specifiche attività previste (quali, ad esempio, analisi sulla salubrità del terreno e dell’aria degli orti urbani e/o periurbani, consulenze nel settore per il recupero delle situazioni di disagio, dell’inclusione sociale, ecc.) ed eventuali licenze e software connessi alla realizzazione del progetto;
- costi di esercizio della cooperazione, ossia i costi di gestione derivanti dall’atto della cooperazione, quali, a titolo esemplificativo:
- costi di funzionamento del partenariato (ad esempio, coordinamento del gruppo);
- costi del personale dedicato all’attività progettuale (ad esempio, unità lavorative contrattualizzate);
- missioni e trasferte del personale dedicato alle attività progettuali;
- gestione e aggiornamento sito web;
- costi delle attività promozionali inclusi i costi strettamente necessari per le attività di disseminazione e divulgazione dei risultati ottenuti.
- i costi diretti del progetto sostenuti per investimenti materiali che derivano direttamente dalle attività progettuali, quali ad esempio quelli connessi alla ristrutturazione, all’ampliamento o all’adeguamento di fabbricati aziendali da destinare ad attività socio-assistenziali, all’acquisto di attrezzature o di altri materiali. Per questi costi si farà riferimento alle intensità di aiuto previste nelle corrispondenti misure/operazioni del Programma di Sviluppo Rurale Sicilia 2014-2020 (così come previsto dalle Linee guida per esaltare il valore aggiunto dello strumento CLLD –Parte FEASR approvate con DDG n.3793 del 27/12/2018).
Le spese generali sono ammissibili sino al limite massimo del 12% del costo totale del progetto ammesso.
Intensità di aiuto e massimali di spesa
Il sostegno di cui alla presente sottomisura è concesso sotto forma di contributo in conto capitale, a rimborso delle spese ammesse ed effettivamente sostenute. L’intensità del sostegno è pari al 100% a copertura dei costi della cooperazione, sino ad un importo massimo di spesa ammessa di € 100.000,00 incluso IVA, per beneficiario, in caso di progetto di durata biennale; qualora il progetto abbia la durata di un anno l’importo massimo di spesa ammessa per beneficiario non potrà essere superiore ad euro 50.000,00 incluso IVA.